
SIFA e transizione verde: la strategia europea per gli investimenti privati
A cura di Valentina Osto
Nel marzo 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla Sustainable Investment Facilitation Agreement (SIFA) tra Unione europea e Angola, il primo accordo di investimento di “nuova generazione” concluso da Bruxelles con un paese terzo. Non è un trattato qualunque: rappresenta il banco di prova di un modello che la Commissione intende replicare con altri partner, soprattutto africani, per orientare i flussi di capitale privato verso la transizione verde e, allo stesso tempo, garantire agli Stati la piena sovranità regolatoria, un equilibrio che l’Unione insegue da anni dopo le polemiche sollevate dai vecchi trattati bilaterali di investimento.
La rivoluzione strutturale dell’accordo rispetto ai precedenti ricade all’interno di un cambiamento radicale che l’UE vuole implementare nel contesto delle politiche green: dal 2019, con il lancio del Green Deal europeo, Bruxelles ha bisogno di materie prime critiche, litio, cobalto, terre rare, per alimentare la transizione energetica e digitale. Il Critical Raw Materials Act (CRMA), entrato in vigore nel maggio 2024, fissa obiettivi ambiziosi di approvvigionamento e diversificazione delle importazioni, e attribuisce alla politica commerciale comune il compito di facilitare gli investimenti necessari a raggiungerli. L’Angola, settimo partner commerciale africano dell’Unione ma protagonista di una crescita esponenziale delle esportazioni di materie prime verso l’Europa nell’ultimo decennio, è stata scelta come primo laboratorio di questo nuovo approccio.
Sul piano giuridico, la SIFA rompe con la tradizione dei trattati bilaterali di investimento. Non contiene infatti lo standard del trattamento giusto e equo, non prevede una clausola generale contro espropriazione indiretta e, soprattutto, esclude qualunque meccanismo di arbitrato investitore-Stato: le controversie restano relegate al piano interstatale, e persino il ricorso all’arbitrato richiede un consenso rinnovato caso per caso. L’unico standard di trattamento superstite è il principio di non discriminazione della nazione più favorita. Clausole tipicamente utilizzate nella tradizione del diritto internazionale di investimenti, che erano però spesso centro di critiche perché rafforzavano uno squilibrio a favore delle multinazionali del Nord globale a scapito della capacità regolatoria degli Stati ospitanti.
Proprio qui, però, si annida la criticità più delicata dell’accordo. Se da un lato la SIFA rinuncia alla protezione forte degli investitori, dall’altro introduce un fitto reticolo di riferimenti a convenzioni internazionali che entrambe le parti si impegnano ad attuare effettivamente: le convenzioni fondamentali dell’ILO, gli accordi ambientali multilaterali ratificati, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e l’Accordo di Parigi. Il testo riconosce formalmente a ciascuna parte il diritto di fissare i propri livelli di tutela ambientale e sociale, ma subordina questo diritto alla coerenza con gli standard internazionali richiamati nell’accordo stesso.
Il problema è che questi standard sono identici per entrambi i firmatari, a prescindere dalle asimmetrie di sviluppo istituzionale tra le parti. Diversamente da quanto previsto dal principio delle “responsabilità comuni ma differenziate”, cardine del diritto internazionale dell’ambiente fin dalla Dichiarazione di Rio del 1992, la SIFA non prevede alcuna gradualità né alcun meccanismo di assistenza tecnica che accompagni il paese partner nell’allineamento ai parametri europei. In altre parole, un’Angola chiamata a garantire trasparenza regolatoria, punti di contatto amministrativi dedicati agli investitori (i cosiddetti “investment facilitation focal points”) e persino valutazioni d’impatto volontarie sulle nuove normative si trova a dover rincorrere uno standard pensato e collaudato per l’apparato amministrativo di Bruxelles.
Questo scarto rischia di produrre un effetto paradossale rispetto all’obiettivo dichiarato dell’accordo. La SIFA nasce per facilitare gli investimenti sostenibili attraverso trasparenza normativa, sportelli unici informativi, cooperazione amministrativa; la stessa struttura del trattato lega l’accesso pieno a questi strumenti di facilitazione al previo adeguamento del paese partner a un pacchetto di obblighi ambientali e sociali mutuato integralmente dall’agenda europea. Per uno Stato con una capacità amministrativa meno consolidata, mettersi in regola con questi requisiti prima di poter beneficiare pienamente del quadro di facilitazione può trasformarsi in un ulteriore blocco burocratico e inevitabilmente commerciale.
A ciò si aggiunge un ulteriore squilibrio: mentre l’accordo con la Nuova Zelanda firmato pochi mesi prima prevede sanzioni vere e proprie (compensazioni o sospensione di benefici commerciali) in caso di violazioni gravi degli impegni climatici e lavorativi, la SIFA non contempla alcun meccanismo coercitivo di questo tipo verso l’Angola. Gli impegni ambientali e sociali restano quindi obblighi di “migliori sforzi”, privi di enforcement reale, ma non per questo meno gravosi sul piano dell’adeguamento amministrativo richiesto. Il risultato è un accordo che, pur alleggerendo drasticamente la protezione degli investitori europei, mantiene intatta l’asimmetria normativa: l’Unione esporta i propri standard di sostenibilità come precondizione di fatto, senza tuttavia offrire in cambio le stesse garanzie di tutela un tempo riservate agli investitori.
Va detto che la SIFA non è ancora entrata in vigore, e serviranno anni prima di poter valutare l’effettivo operato del nuovo modello UE di investimenti con condizionali green e se la combinazione tra assenza di protezione classica e onere di conformità ambientale scoraggerà proprio quegli investitori che l’accordo vorrebbe attrarre. Questa coraggiosa quanto pericolosa scelta dell’UE di indirizzare in tal modo i prossimi accordi bilaterali di investimenti, ambiziosa nel diffondere un’idea di maggiore sostenibilità in campo economico, rimane comunque estremamente controversa, in quanto vede l’imposizione di un impianto normativo green estremamente complesso in uno stato terzo che, anche ottimisticamente, non possiede le risorse per armonizzare il proprio regime nazionale.





